12 aprile 2016
Agende, block notes e files pc utilizzabili dal Fisco
Accertamenti induttivi attivabili in base a brogliacci dell'imprenditore

Con la sentenza 13 maggio 2015, n. 9.732 la Corte di Cassazione trae spunto da un principio contenuto all’art. 2729 c.c. che prevede l’utilizzabilità delle c.d. "presunzioni semplici" nell’ambito del diritto civile precisando però che, contrariamente a quanto accade per le presunzioni legali la valutazione discrezionale delle stesse da parte del giudice deve farsi alla luce del criterio, tipico anche nel diritto penale, della gravità, precisione e concordanza.

In materia tributaria, per tornare all’oggetto della decisione, l’Amministrazione finanziaria non può rettificare il reddito del contribuente sulla base del quod plerumque accidit, avendo invece l’onere, a fronte dell’asserita inattendibilità di scritture contabili formalmente corrette, di indicare quali circostanze contrastino con i risultati della gestione ufficiale delineando un quadro probatorio di supporto in grado di dare corpo alle presunzioni poste a base dell’accertamento.

La fattispecie in commento riguarda una società immobiliare per la quale, a fronte di redditi formalmente esigui e di una contabilità regolare, sono stati accertati elementi di fatto in palese contrasto: alto numero di inserzioni promozionali per gli immobili da vendere, agende dense di numerosi appuntamenti, block notes pieni di appunti. Tutti elementi in contrasto con il limitatissimo numero di incarichi ufficialmente ricevuti e risultanti ai fini fiscali.

Questi gli elementi di fatto “gravi, precisi e concordanti” che hanno indotto l’Amministrazione finanziaria alla rettifica dei redditi dichiarati dalla società e, a cascata, dai suoi soci. Gli stessi elementi che hanno indotto i giudici di merito a rigettare il ricorso proposto dagli interessati avanti alla Suprema Corte.

La caratteristica delle presunzioni semplici qualificate e delle presunzioni legali relative è che esse consentono la prova contraria (al contrario delle presunzioni legali assolute)  nel caso in esame, presunto il maggior reddito (fatto ignoto) da inserzioni pubblicitarie, agende, etc, (fatti noti) è onere del contribuente di dimostrare l’inesistenza del nesso causale tra le presunzioni operate dall’Amministrazione finanziaria e l’accertamento del maggior reddito.

La Corte, ritenendo che il ragionamento del Giudice di merito è esente da vizi logici, ha  confermato la decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, rigettando i ricorsi della società e dei singoli soci: ricorsi che, a parere della Cassazione, sono suscettibili di trattazione congiunta (riunione) e non danno luogo a una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società ed i singoli soci.

L'importanza della sentenza in rassegna risiede nella sempre maggior rilevanza che anche i Giudici danno agli appunti che l'imprenditore custodisce nelle proprie agende, block notes e/o pc: è vero che il contribuente può sempre spiegare la non rilevanza dei documenti ai fini della ricostruzione del reddito effettivamente prodotto, ma sicuramente la lo spostamento dell'onere della prova a carico dello stesso contribuente non agevola ai fini di un eventuale contenzioso tributario.