La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la chiusura del conto "cassa" con segno negativo rappresenta formalmente un'"anomalia contabile" e fi fatto la presumibile omessa contabilizzazione di attività per un importo almeno pari al disavanzo (ricavi non contabilizzati), ma ha ammesso che il contribuente possa provare e documentare che tale anomalia sia stata causata da un mero errore contabile (ordinanza 9 dicembre 2021, n. 39.053).
Tipici errori di contabilizzazione possono esser costituiti dalla registrazione di un pagamento di un fornitore nel conto cassa invece del conto banca o la registrazione cronologica errata prima delle uscite e poi delle entrate).
I Giudici di merito confermano dunque che l'anomalia contabile in rassegna può attivare un accertamento analitico - induttivo caratterizzato da presunzioni qualificate ovvero gravi, precise e concordanti.