10 ottobre 2023
Scissione con scorporo
Operazione straordinaria di particolare interesse civilistico e fiscale

A seguito dell'emanazione dell'art. 51 c. 3 del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 2.506.1 c.c. che norma la nuova operazione della "scissione mediante scorporo", interessante operazione straordinaria con la quale una società può assegnare parte del suo patrimonio (anche un singolo bene) a una o più società di nuova costituzione, attribuendo a se stessa le relative azioni o quote (e quindi non ai rispettivi soci come avviene nella scissione tradizionale).

L'operazione è particolarmente interessante anche per i rapporti con gli stakeholders finanziari in quanto non genera una diminuzione dell'equity value dato che il patrimonio netto della scissa non subisce riduzioni: in cambio delle attività e passività oggetto di trasferimento la scissa riceve una partecipazione (verosimilmente da iscrivere tra le immobilizzazioni finanziarie per beneficiare di una futura pex) nella società beneficiaria.

I benefici dell'operazione sono assimilabili a quelle tipiche di un conferimento a favore di società neocostituite ma la disciplina fiscale della scissione con scorporo dovrebbe esser confermata come di maggior favore.

Come noto l'operazione di scissione anche di un singolo bene è operazione fiscalmente neutra dal punto di vista delle imposte dirette (al contrario del conferimento di un singolo bene genera plusvalenze imponibili ex art. 9 c. 2 Dpr 917/1986) ed inoltre ai fini delle imposte indirette (come confermato da Assonime con la circolare n. 14/2023) nel conferimento di un immobile viene scontata l'imposta di registro proporzionale e non in misura fissa come previsto per la scissione.

In attesa dei dovuti chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria pare opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 10-bis c. 4 L. 212/2000 vige il principio del "legittimo risparmio d'imposta" in base al quale non solo non esiste una norma che obbliga il contribuente ad attuare la soluzione fiscale più onerosa tra una pluralità si opzioni percorribili ma che in generale "resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale."