Con una recente sentenza della CGT di primo grado di Reggio Emilia (n. 129/2/2025) viene confermato un principio cardine statuito dalla Corte di Cassazione (vedasi tra le altre sentenza n. 14.102/2024) in tema di onere della prova per fatture ritenute oggettivamente inesistenti: "ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità ... dell'esistenza di una frode Iva consumata a monte della catena produttiva o distributiva", le cautele richieste al committente ai fini della sua esclusione nella partecipazione alla frode, "non possono attingere a verifiche complesse e approfondite" analoghe a quelle che l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avrebbero i mezzi per effettuare.
Con la sentenza dei Giudici di Prime Cure emiliani viene dunque specificato che l'infedeltà fiscale e l'assenza di elementi caratterizzanti la struttura tecnico - organizzativa del fornitore (locazioni immobili, forza lavoro, contratti, etc..) non possono costituire validi indizi per dimostrare l'inesistenza delle operazioni ed il coinvolgimento nella frode fiscale del cessionario/committente in quanto quest'ultimo non è in grado di verificarli, non essendo dotato delle banche dati e strumenti d'indagine complessi di cui dispone invece l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza.