27 luglio 2025
Verifiche su fornitori nei limiti dei poteri del cessionario
Solo l'Amministrazione Finanziaria ha strumenti d'indagine complessi

Con una recente sentenza della CGT di primo grado di Reggio Emilia (n. 129/2/2025) viene confermato un principio cardine statuito dalla Corte di Cassazione (vedasi tra le altre sentenza n. 14.102/2024) in tema di onere della prova per fatture ritenute oggettivamente inesistenti: "ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità  ... dell'esistenza di una frode Iva consumata a monte della catena produttiva o distributiva", le cautele richieste al committente ai fini della sua esclusione nella partecipazione alla frode, "non possono attingere a verifiche complesse e approfondite" analoghe a quelle che l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avrebbero i mezzi per effettuare. 

Con la sentenza dei Giudici di Prime Cure emiliani viene dunque specificato che l'infedeltà fiscale e l'assenza di elementi caratterizzanti la struttura tecnico - organizzativa del fornitore (locazioni immobili, forza lavoro, contratti, etc..) non possono costituire validi indizi per dimostrare l'inesistenza delle operazioni ed il coinvolgimento nella frode fiscale del cessionario/committente in quanto quest'ultimo non è in grado di verificarli, non essendo dotato delle banche dati e strumenti d'indagine complessi di cui dispone invece l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza.