Con la risposta n. 130 del 13 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che se i crediti ceduti o scontati in fattura rimangono nel cassetto fiscale del cessionario o del fornitore nello stato "in attesa di accettazione", il titolare originario del bonus fiscale non può fruirne.
Solo a seguito del rifiuto da parte del cessionario o fornitore i crediti fiscali possono tornare nella disponibilità del cedente e quest'ultimo può fruirne direttamente tramite detrazione in dichiarazione dei redditi oppure può trasmettere nuova comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate se ancora nei termini.