Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1.226/2026) ha avuto modo di chiarire che nel rapporto di agenzia commerciale, nonostante il disposto dell'art. 1.751bis c.c., l'eventuale patto di non concorrenza post contrattuale è valido anche in assenza di uno specifico e separato corrispettivo ovvero in presenza di una pattuizione che lo esclude.
Nell'art. 1.751bis c.c. infatti non sarebbe prevista alcuna sanzione di nullità in caso di deroga sulla presenza di una controprestazione sinallagmatica e quindi il sacrificio della non concorrenza post contrattuale troverebbe giustificazione nel contesto del generale equilibrio economico del rapporto di agenzia.